L’ammodernamento e la riqualificazione degli impianti sportivi italiani, alcuni dei quali fatiscenti e con ingenti costi di gestione, sono diventati con gli anni un’esigenza avvertita anche al di fuori del mondo dello sport, viste le ricadute economiche e di soft power per i Paesi che investono su tali infrastrutture.
Per porre rimedio ai ritardi accumulati si è deciso di introdurre, a partire dal 2018, una serie di incentivi fiscali, ribattezzata popolarmente “Pacchetto sport”, che ha liberato numerose risorse, finalizzate ad agevolare gli interventi di adeguamento delle strutture sportive pubbliche.
Tra le misure inserite, quella che ha riscosso più successo è stata l’introduzione di un credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi, nonché alla realizzazione di nuove strutture, il cosiddetto “Sport Bonus”, recentemente prorogato per il nuovo anno con la legge di Bilancio 2020 (legge n.160/2019).
Nello specifico, l’articolo 1, comma 177 della suddetta legge estende a tutto il 2020 la possibilità di usufruire di un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da soggetti privati che intendano provvedere alla manutenzione, al restauro o alla costruzione di impianti sportivi pubblici. Tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, scaglionato in tre quote annuali di pari importo, attraverso l’utilizzo di apposito modello F24, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.
Esso non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla legge a fronte della stessa liberalità. Al fine di incentivare il ricorso al bonus, la legge prevede che la compensazione del credito non è soggetta ai limiti di utilizzo annuale previsti dall’art. 1° della Legge 244/2007 (€ 250.000) e dall’art. 34 della Legge 388/2000 (€ 700.00). Inoltre il credito, così come stabilito dalla norma, è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile alle persone fisiche ed agli enti non commerciali e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d’impresa.
Nel corso degli anni si è provveduto ad ampliare l’ambito applicativo dello Sport Bonus inserendo anche i concessionari o gli affidatari degli impianti sportivi tra i soggetti destinatari dei fondi. È stato inoltre stabilito che i benefici del bonus non siano più riservati esclusivamente alle imprese ma che vengano estesi alle persone fisiche ed agli enti non commerciali, nonché alle organizzazioni che, pur non avendo la sede in Italia, svolgano stabilmente la loro attività nel nostro Paese, a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate tramite un sistema di pagamento tracciabile, quali, ad esempio: il bonifico bancario, il bollettino postale, le carte di debito, le carte di credito, le prepagate, gli assegni bancari e circolari.
La novità per il 2020 riguarda l’inserimento tra i soggetti destinatari delle associazioni sportive dilettantistiche (accanto alle già presenti società sportive dilettantistiche), le quali avranno l’obbligo di comunicare all’Ufficio per lo Sport, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.
Antonio Genovese