L’articolo 59 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 ha previsto un contributo a fondo perduto di 500 milioni di euro, finalizzato a sostenere le attività commerciali situate nei principali centri storici italiani, maggiormente danneggiati dal calo di presenze turistiche a causa della crisi sanitaria e delle conseguenti restrizioni.
Il contributo, commisurato alla diminuzione di fatturato, spetta ai titolari di partita IVA (attiva al 30 giugno 2020) che svolgono un’attività commerciale ed al pubblico nei centri storici dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane, dove, in condizioni normali, vi era una massiccia presenza di turisti stranieri in rapporto ai residenti.
In particolare il rapporto tra turisti stranieri e residenti è uno dei requisiti specificatamente richiesti per beneficiare del bonus, in quanto l’attività commerciale deve essere svolta o in capoluoghi di provincia che registrano una presenza turistica straniera in misura tre volte superiore ai residenti o in città metropolitane con un numero di turisti stranieri pari almeno al numero dei cittadini residenti.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, oltre a introdurre le istruzioni per presentare l’istanza (il termine scadeva lo scorso gennaio), ha individuato un elenco di 29 città italiane aventi le caratteristiche sopra specificate, ove troviamo insieme a Roma, Milano, Torino e Napoli, anche località meno popolate come Urbino, Matera, La Spezia e Verbania.
L’ultima legge di bilancio (n. 178 del 2020) ha esteso il contributo, con uno stanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro, anche alle attività economiche e commerciali situate nei comuni che ospitano santuari religiosi.
Il secondo requisito per l’erogazione del bonus riguarda invece l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020. Essi devono infatti risultare inferiori ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Tale determinazione prende a riferimento la data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni e di prestazione dei servizi, come già previsto per il contributo a fondo perduto legato ai codici Ateco delle attività (articolo 58 del DL n. 104/2020), che non è cumulabile con il contributo per i “centri storici”.
La differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’analogo importo del mese di giugno 2019 determinerà l’ammontare del contributo spettante, in quanto sono previste tre diverse percentuali a seconda che i ricavi e compensi del 2019 siano inferiori ai 400.000 euro (percentuale del 15%), tra i 400.000 euro e un milione (percentuale del 10%) o, infine, superiori al milione di euro (percentuale del 5%).
Viene comunque riconosciuto un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le società, mentre il limite massimo erogabile è di 150.000 euro. Gli importi erogati, direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite bonifico sul conto corrente del richiedente, sono esclusi da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’IRAP.
In un Paese come il nostro, dove il turismo rappresenta una parte significativa in termini di ricchezza ed occupazione, le conseguenze della crisi legata alla diffusione del Coronavirus sono state centuplicate, per questo la tutela dei nostri splendidi centri storici è di fondamentale importanza, anche come garanzia di una futura e, si spera, rapida ripresa economica.
Antonio Genovese